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Debiti fuori bilancio, stretta e imprescindibile sincronia tra riconoscimento e copertura

In tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e successivo – ma contestuale - finanziamento occorre evidenziare l’art. 188 comma 1 quater TUEL che dispone:

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione OVVERO debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e FINANZIAMENTO del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Sul tema è utile anche la delibera n. 130/2023 della Corte Conti Sicilia, che ha risposto alla domanda se sia legittimo procedere ad un riconoscimento parziale dei debiti fuori bilancio, con delibera consiliare, che riconosca il debito ma ne dia copertura parziale.

La Sezione ha rilevato che un riconoscimento parziale della propria massa debitoria e una copertura parziale dell’onere relativo, infatti, sarebbero tali da integrare altrettante fattispecie di ritardato riconoscimento del debito ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, così da determinare un irregolare modus operandi che, come stigmatizzato dalla stessa giurisprudenza contabile, non solo pregiudica la correttezza della rappresentazione finanziaria e patrimoniale dell’ente (Sezione delle Autonomie, delibere n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 37/2020/EL) ma è in grado di alterare il profilo quantitativo delle spese che devono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo annuale dell’equilibrio di bilancio in termini di competenza, in ragione della minore entità degli impegni complessivi registrati nelle scritture contabili (art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; in ordine alle pratiche di elusione del saldo di finanza pubblica in dipendenza del ritardato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 11/2018/EL, § 2.3: «[…] il Collegio […] ritiene che il ritardo con il quale il Comune ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi nell’ultimo periodo del 2015 e nel 2016, rappresenta un elemento oggettivamente probante ai fini della valutazione della fattispecie di elusione contestata»).

Sul punto, si riproducono le ulteriori considerazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie: «Deve […] rimarcarsi che la materia dei debiti fuori bilancio va presidiata da estremo rigore siccome di rilievo anche con riguardo all’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla corretta determinazione dei relativi saldi: la tematica, centrale nella vigenza del sistema incentrato sul patto di stabilità, assume ancor più consistenza con riferimento a quello attuale avente ad oggetto il pareggio rispetto al quale rileva come noto, unicamente, l’impegno» (citata deliberazione n. 27 del 2019).

Il mancato o tardivo riconoscimento costituisce, inoltre, un’irregolarità contabile idonea a «falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 TUEL e al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 (es. parametri P6 e P7)» (Sezione di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 67/2023/PRSP, § 2.2.; per una ricaduta pratica dell’assunto, cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 67/2023/PRSP, § 7.5.).

QUANTO AL PROFILO DELLA COPERTURA FINANZIARIA, COME COSTANTEMENTE RICONOSCIUTO DALLA STRATIFICATA ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA, IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO ESIGE CHE «OGNI INTERVENTO PROGRAMMATO SIA SORRETTO DALLA PREVIA INDIVIDUAZIONE DELLE PERTINENTI RISORSE» (CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 274 DEL 2017, § 4 DEL CONSIDERATO IN DIRITTO), IN MODO DA REALIZZARE UNA STRETTA E IMPRESCINDIBILE SINCRONIA TRA RICONOSCIMENTO E COPERTURA, IN QUANTO «L’INDIVIDUAZIONE DELLA COPERTURA DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA PREVISIONE DELL’ONERE, OLTRECHÉ CONGRUA E ATTENDIBILE» (Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2023, § 4 del considerato in diritto, in relazione alla fattispecie di una legge regionale di riconoscimento di debito fuori bilancio, a norma dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011).