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Debiti fuori bilancio per obbligazioni non scadute

In materia di criteri per il riconoscimento debiti fuori bilancio, di cui art. 191 comma 3 e art. 194 Tuel, Delfino & Partners rileva da tempo la mancata disciplina all'interno dei nuovi principi contabili ex Dlgs 118/2011 e smi.

In attesa di tale disciplina, è utile cogliere tutti gli elementi di prassi che possano contribuire a inquadrare meglio l'istituto contabile. Ne è un esempio la delibera Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 21/20218, che era intervenuta per spiegare che la rateizzazione di un debito fuori bilancio non riguarda soltanto la cassa ma anche la competenza.

Tra l'altro, quella delibera Corte dei Conti dovrebbe essere aggiornata ai sensi dell'art. 53 comma 6 DL 104/2020, che dispone la possibilità di rateizzare un debito fuori bilancio oltre il triennio ("Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori").

Nella citata deliberazione 21/2018, la Corte dei Conti Autonomie affronta anche la questione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ad obbligazione non ancora scaduta, evidenziando in particolare:

"Il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 15050/2018) è costitutivo dell’obbligazione. Se il riconoscimento riguarda obbligazioni “scadute”, nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisato dal punto 9.1 del principio contabile di cui all’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Se il riconoscimento riguarda prestazioni che ancora non sono state completamente effettuate, e quindi il pagamento del prezzo non è esigibile o lo è solo parzialmente, potrà essere imputato all’esercizio in corso solo la quota esigibile, mentre la restante parte sarà imputata alle scadenze previste".