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Debiti fuori bilancio e passività pregresse

La Corte dei Sicilia, con delibera n. 81/2022 è tornata sul tema delle passività pregresse concetto privo di riferimento normativo ma avvalorato dalla giurisprudenza contabile.

l Comune ha chiesto di conoscere se, in caso di incapienza, anche parziale, del relativo capitolo di bilancio, l'indennità arretrata di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22/12/2003, costituisca:

a) una passività pregressa e, pertanto, necessita di apposita variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale quale organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa;

b) ovvero sia riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

La risposta al quesito postula l’individuazione dell’esatto discrimen tra la fattispecie dei debiti fuori bilancio e quella delle passività pregresse o arretrate.

La consolidata giurisprudenza contabile (ex multis sezione regionale controllo Lombardia n.436/2013/PAR) considera la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 T.U.E.L. una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione.

Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore.

Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio. In caso di incapienza del capitolo di spesa vanno effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale.

Conclusivamente la fattispecie prospettata dal Comune con il primo quesito non è sussumibile nei casi disciplinati dal richiamato articolo 194 T.U.E.L. ma rientra nell’ambito delle passività pregresse o arretrate.