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DDL bilancio 2024, rimodulazione del fondo di solidarietà comunale

Il disegno di legge di bilancio 2024 licenziato nei giorni scorsi dal Governo, prevede una rimodulazione del fondo solidarietà comunale, con una contrazione negli anni dal 2025 al 2028, per tenere conto della sentenza Corte Costituzionale n. 71/2023, che ha criticato le quote vincolate del fondo di solidarietà comunale stesso. In particolare:

1.In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l’anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l’anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dall’anno 2031,».

2.All’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)alla lettera d-quinquies), al primo periodo, le parole: «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti «Anno 2023 e» e le parole «a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse; al terzo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle parole «Anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,» sono soppresse; al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse; il nono periodo è soppresso.

b)alla lettera d-sexies), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: “Anno 2023 e» e le parole «, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono soppresse; al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse; l’ottavo periodo è soppresso.

c)alla lettera d-octies), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse; il quarto periodo è soppresso.

d)dopo la lettera d-octies), sono inserite le seguenti:

«d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;

d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

d-duodecies) a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124».