DDL bilancio 2024, rifinanziamento fondo CCNL pubblico impiego 2022-2024
Il disegno di legge di bilancio 2024 licenziato nei giorni scorsi dal Governo, prevede il rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024. In particolare:
1.Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
3.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri di cui all’articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.
4.Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
5.Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell’altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sembra quindi che l’anticipo della vacanza contrattuale, che nel 2023 è facoltativa ai sensi art. 3 comma 3 DL 145/2023, nel 2024 diventi obbligatorio.
Richiamo normativo
Legge 234/2021 art. 1 comma 609:
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196