DDL bilancio 2024, patti con i Comuni per il riequilibrio finanziario
Il disegno di legge di bilancio 2024 licenziato nei giorni scorsi dal Governo, prevede patti con i Comuni per il riequilibrio finanziario. In particolare
1.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
2.Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
3.L’importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
4.Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo.
5.A decorrere dal 2025, l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.