← Indietro

DDL Bilancio 2024, Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi

Come evidenziato in nostre precedenti news, dal 2024 cambia la struttura del Fondo di solidarietà comunale, a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 71/2023.

Le quote vincolate volte alla convergenza sui fabbisogni standard e al rispetto degli obiettivi di servizio, in attesa dei LEP, confluiranno nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. In particolare:

1.In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 , quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

2.Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 84, comma 1.

3.In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettere d- quinquies), d-sexies) e d-octies), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l’inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento.

4.Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. il Ministero dell’interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

5.Le somme di cui al comma 3 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

6.Con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.