DDL bilancio 2024, contributi per i piccoli comune are interne
Il disegno di legge di bilancio 2024 licenziato nei giorni scorsi dal Governo, prevede contributi per i piccoli comuni in aree svantaggiate e in aree interne. In particolare:
1.Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a)popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b)reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;
c)IVSM superiore alla media nazionale.
2.Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
3.Al fine di agevolare l’accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di «desertificazione», al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 17, comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
4.Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.