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DDL bilancio 2024, come funziona la spending review

La bozza del testo ddl bilancio 2024 discussa dal Governo, definisce il funzionamento della prossima, pesante spendig review per gli enti locali.

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.

Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 9 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 20 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.

Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 10, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 10, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.