Ddl bilancio 2023, riequilibrio del rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria
Il disegno di legge di bilancio 2023, ancora un bozza, interviene anche per il riequilibrio del rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria.
In particolare, la disposizione, se confermata in Parlamento, disporrà:
1.Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
2.L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3.Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
4.Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del medesimo Piano, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I contratti conferiti a valere sulle risorse di cui al presente comma non possono eccedere la durata del 31 dicembre 2026.