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Ddl bilancio 2023, revisione prezzi materiali da costruzione

Il disegno di legge di bilancio 2023, all’articolo 68 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Come rilevato dall’Ufficio studi del Senato, attraverso tale intervento normativo si mira ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale, incrementa la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

In particolare l'incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 1, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Il comma 4 stabilisce che per l’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Il comma 5 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, prevede che l’accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali.

Il comma 7 elenca gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

-gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

-gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;

-gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

-della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

-dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande.

Il comma 10 dispone che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 11, infine, precisa il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.