Ddl bilancio 2023, fondo Infrastrutture ad alto rendimento
Il disegno di legge di bilancio 2023, all’articolo 80 disciplina le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS (comma 1).
L’ufficio studi del Senato relaziona in merito come di seguito riportato.
Si prevede (al comma 2) che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) istituito dal comma 3 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l’anno 2024.
Viene previsto che, in sede di prima attuazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento, e che a decorrere dall’anno 2024 possano essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ulteriori decreti per le medesime finalità.
I commi 4, 5 e 6 disciplinano la procedura di riparto delle risorse del Fondo. Il comma 7 reca una previsione in materia di finanziamento di attività di studio e analisi ai fini dell’individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR, mentre i commi 8-11 dettano disposizioni con riguardo alla destinazione delle risorse del FIAR a specifiche finalità (realizzazione e messa in sicurezza di ponti e viadotti e progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane).
Il comma 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate.
Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali (comma 9). Per tale finalità, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando per la definizione:
a) della procedura per la presentazione dei progetti;
b) della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;
c) dei criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:
1.il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) sono "interventi di ristrutturazione edilizia" gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
2. la tempestiva esecutività degli interventi così come risultante nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
3. la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
Con riferimento alla selezione dei progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane presentati ai sensi del comma 9 e che risultino ammissibili al finanziamento, il comma 10 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è costituita apposita commissione, ai cui componenti non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato