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Ddl bilancio 2023, emolumento accessorio una tantum

Lo schema di ddl bilancio 2023 bollinato oggi prevede per il solo anno 2023 un emolumento accessorio una tantum, a carico del bilancio dell’ente, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Art. 62 (Emolumento accessorio una tantum)

1.Per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di euro 1000 milioni da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2.L’importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l’importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

4.Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell’anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.