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Ddl bilancio 2023, aumento costo materiali opere pubbliche

Lo schema di disegno di legge di bilancio 2023 prevede "Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche:

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 per l’anno 2026 e 3500 per l’anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell’in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi dell’articolo 26, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell’importo di cui al predetto decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l’ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui al periodo precedente costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 5, e le modalità di revoca, da parte dell’amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo
    1. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
  4. Ai fini dell’accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
  5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera.
  7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere, al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto- legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

8.Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

9.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione elle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

10.L'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

11.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.