Ddl bilancio 2022, aumento indennità sindaci e assessori graduale
Il ddl bilancio 2022 prevede all’articolo 175 che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti.
Il comma 1 dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha introdotto diverse disposizioni volte alla riduzione dei costi della politica prevedendo, tra l’altro, che la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, debba essere determinata in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b).
Le percentuali delle indennità massime sono stabilite dalla disposizione in commento come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni:
100 per cento (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14, commi 19 e seguenti, della legge 57/2014 il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. In alternativa, la medesima legge prevede che lo statuto della città metropolitana possa prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge statale. È inoltre necessario, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, procedere ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.
80 per cento (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
45 per cento (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
35 per cento (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
30 per cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
22 per cento (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
16 per cento (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Il comma 1 prevede inoltre che l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023.
Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 “delle misure indicate alle lettere precedenti” (tali lettere recano percentuali che si applicano al valore di riferimento del trattamento dei presidenti di regione).
La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica in proposito che l’adeguamento in sede di prima applicazione avvenga al 45% e al 68% “delle suddette percentuali” rispettivamente negli anni 2022 e 2023.
Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall’anno 2022, l’indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.
Il comma 2 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.
L'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Il comma 3 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. A fronte di tali spese si provvede all’incremento del fondo istituito per coprire l’incremento dell’indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale disposizione ha disposto che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto da tale disposizione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 4).
TESTO normativa ddl bilancio 2022
ART. 175.
(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)
1.A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
In sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
2.Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.
3.A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
4.Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.