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Ddl Bilancio 2022, altro contributo a pioggia

Dopo i contributi ex art. 1 commi 107 e seguenti Legge 145/2018; art. 1 comma 29 Legge 160/2019 (in vigore fino al 2024) arriva un altro contributo a pioggia per gli enti locali, previsto nel ddl bilancio 2022, in jateria di sicurezza strade. In particolare:

Art. 140 (messa in sicurezza strade)

Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

  1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l’80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
  4. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all’anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
  5. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
  6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 5.
  7. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.