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Ddl bilancio 2021: riforma risorse delle province e città metropolitane

Il ddl bilancio 2021 reca disposizioni per la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l’istituzione a decorrere dall’anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente, fermo restando l’importo complessivo degli stessi che resta invariato, nonché per regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

In particolare, ai fini del riparto dei nuovi fondi, si prevede che il riparto dei predetti fondi unici avviene sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Ecco la bozza di norma ddl bilancio 2021:

Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

  1. A decorrere dall’anno 2022 i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.
  2. Dall’anno 2022 il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 1 è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
  3. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 2 ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato