DDL Bilancio 2021: modifiche in tema IVA
La bozza del DDL Bilancio 2021 introduce alcune novità in tema di Imposta sul valore aggiunto. Tra queste si possono citare, salvo ulteriori modifiche in sede di approvazione definitiva:
-il differimento del termine di annotazione delle fatture emesse per i soggetti trimestrali per opzione, che può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
-l'abrogazione del c.d. "esterometro" sostituito dall'invio dei dati delle singole operazioni tramite il Sistema di Interscambio;
-il chiarimento che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta in solido dal soggetto cedente / prestatore, anche in caso di fattura emessa da parte di terzi;
-la modifica del regime IVA delle operazioni effettuate da particolari associazioni che da escluse diventano esenti, a seguito di infrazione UE. La norma appare di particolare interesse perché fa venire meno, in linea con i principi di applicazione dell'imposta unionali, ipotesi di prestazioni "escluse" da IVA pur oggettivamente e soggettivamente commerciali
Qui di seguito si riportano le norme come previste nella bozza di DDL:
(Semplificazioni fiscali)
1.All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma “4: i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 lettera a) possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.
2.All’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.(...)”
(Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
(Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)
Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse;
2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;
3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti (omissis)
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”