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DDL Bilancio 2021: Fondo Funzioni Fondamentali c’è anche nel 2021

Il DDL Bilancio 2021 prevede un Fondo Funzioni Fondamentali anche per l’anno 2021, di importo pari a 500 milioni, di cui 450 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane.

Le risorse assegnate (entro il 28 febbraio 2021) sono vincolate alla finalità di ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza Covid.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso (rispetto a quanto si avrebbe avuto diritto di ricevere) devono essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato.

Le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

La bozza di norma DDL Bilancio 2021 prevede (si omettono i commi 4 e 5 riservati alle Regioni)

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

1.Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. L’incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021 , la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

3. Nell’anno 2023, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l’esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l’emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

6. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

7. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione di cui al comma 6 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 1, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 6.

9. All’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “30 aprile 2021” sono sostituite con le seguenti “31 maggio 2021”.