DDL Bilancio 2021: esame piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Il ddl Bilancio 2021 in discussione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati inserisce un nuovo articolo anche in tema di esame del piano di riequilibrio pluriennale finanziario, sostituendo l'art. 143 quater del Tuel. In particolare la bozza di norma prevede:
Art. 143-bis. (Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)
1.Gli articoli 243-bis e 243-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 1° gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
- Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243- bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'interno.
- Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.
- In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 10 giorni dall'adozione.
- In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.
- Il decreto del Ministro dell'interno di diniego di approvazione del piano di riequilibrio può essere impugnato innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che decidono in unico grado nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 11, comma 6 lettera a) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Ai fini della proposizione del ricorso si applica l'articolo 123 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'interno è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale del decreto ministeriale impugnato ed è notificato, nella forma della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e al Ministro dell'interno nonché, ai fini conoscitivi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
- Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico- finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario, anche sulla base dei dati preconsuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
- La Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del mancato rispetto delle misure di risanamento individuate nel piano di riequilibrio comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento , i provvedimenti idonei ad attuare le specifiche misure previste nel piano approvato ovvero ogni misura necessaria ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243- bis, comma 8. La Sezione regionale di controllo nell'esercizio dei predetti compiti di monitoraggio, adotta apposita pronuncia. L' accertato inadempimento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti alle prescrizioni contenute nella pronuncia cui consegua anche l'inadempimento al programmato ripiano percentuale annuale del disavanzo di amministrazione integra il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8.
- Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- 10. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243- bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
143. 018. Buompane, Manzo.