← Indietro

DDL Bilancio 2021: aumenta il Fondo di solidarietà per sociale e asili

Il DDL Bilancio 2021 aumenta la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per finalità sociali.

Il comma 1 della disposizione è sostanzialmente finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l’obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e di incrementare il numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Con il comma 2, pertanto, si introducono le modifiche al comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell’ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente. Il comma 449 è altresì oggetto di intervento al fine di dare definitiva soluzione alla problematica connessa alla fuoriuscita dal meccanismo di riparto del fondo di solidarietà comunale del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 3, al fine di armonizzare i diversi interventi normativi che agiscono sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, prevede di ricondurre nell’ambito della disciplina del fondo stesso gli interventi normativi di cui ai commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente, un incremento della ripetuta dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché una riduzione della stessa di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

Il comma 4, in considerazione delle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà comunale sopra evidenziate, ridetermina l’ammontare complessivo dello stesso riportato al comma 448 dell’articolo 1 della legge 232 del 2016.

Richiamo normativo

Legge 160/2019 art. 1 commi 848 e 850

848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

La bozza di norma DDL Bilancio 2021 prevede:

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

  1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l’anno 2021, 254.923.000 euro per l’anno 2022, 299.923.000 euro per l’anno 2023, 345.923.000 euro per l’anno 2024, 390.923.000 euro per l’anno 2025, 442. 923.000 euro per l’anno 2026, 501.923.000 euro per l’anno 2027, 559.923.000 euro per l’anno 2028, 618.923.000 euro per l’anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.
  2. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

“d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l’anno 2021, 254.923.000 euro per l’anno 2022, 299.

923.000 euro per l’anno 2023, 345.923.000 euro per l’anno 2024, 390.923.000 euro per l’anno 2025, 442.923.000 euro per l’anno 2026, 501.923.000 euro per l’anno 2027, 559.923.000 euro per l’anno 2028, 618.923.000 euro per l’anno 2029 e 650. 923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza Stato città e autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei LEP, l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022 sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli- Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.”.

3. I commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi.

4. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3, al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513. 365 per l’anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513. 365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029, in euro 7.711.513.365 a decorrere dall'anno 2030”.