Danno per omessa transazione
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbria, con Sentenza n. 9/2022 ha considerato l’ipotesi danno per l’ente che non ha fatto valere una transazione vantaggiosa. Il danno risarcibile va individuato nel differenziale tra il costo che l’ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato in proposito che è sindacabile la transazione ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016, n. 127; Sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012, n. 250; Sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012, n. 1).
Così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l’amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione del più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell’ “esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici” (Corte Conti, sentenze 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sentenza 13 febbraio 2017, n. 91).