Danno erariale se non si applicano le dovute sanzioni
La Corte Conti Toscana Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 265/2023, ha rilevato la sussistenza di danno erariale nel caso in cui il dipendente pubblico, in difetto di istruzione della pratica, ha omesso di applicare le dovute sanzioni al cittadino.
A parere del Pubblico Ministero, sussisterebbe un’ipotesi di responsabilità erariale, in quanto la convenuta, quale dipendente pubblico avrebbe cagionato all’Amministrazione un danno riveniente dall’omessa applicazione delle sanzioni, nella misura complessiva di € 6.000,00, tenendo una condotta gravemente colposa consistente nel non istruire e concludere la pratica nell’ampio arco di tempo compreso tra il 6 settembre 2018 ed il 28 luglio 2020.
In particolare, l’accertamento del rapporto di causalità omissiva passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo” (così, da ultimo, Sez. II Centr., sent. n. 630/2022). L’accertamento non dev’essere però condotto sulla base dei parametri del giudizio penale, ma secondo i criteri civilistici. In altri termini, “ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile (…) è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo quello della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (così Cass. Civ. in sent. 22 ottobre 2013 n. 23933).