Danno erariale per l'aumento del fondo in transazione
La Corte dei Conti del Piemonte, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 7/2022, ha sancito che costituisce danno erariale l’accordo in transazione per l’aumento dei fondi decentrati.
Secondo la Corte, l’aspetto più rilevante della questione risiede nel fatto che il fondo è stato sovra dimensionato nonostante la riduzione dei dirigenti, a prescindere dalla nomina di tre dirigenti ex art. 110 Tuel, in quanto effettuato dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 (A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo).