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Danno da comportamento illecito dell’amministrazione - termine di prescrizione.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2048/2025 del 12 marzo, decidendo sul gravame relativo ad una vicenda che traeva origine da un bando di gara avente ad oggetto l’assegnazione di un’area per la realizzazione di un programma di housing sociale con relative urbanizzazioni, la cui procedura è rimasta sospesa per circa quattro anni per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte della seconda classificata, ha affrontato il tema del danno da comportamento illecito e del relativo termine prescrizionale.

In particolare nel caso esaminato, durante il periodo di sospensione l’Amministrazione provvedeva, per esigenze sopravvenute, alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione necessarie a dotare di adeguate infrastrutture gli insediamenti già presenti. In ragione di ciò la ricorrente in primo grado ha dedotto che le opere realizzate nell’area oggetto di assegnazione hanno interferito con il progetto di partenza, precludendo la fattibilità dell’iniziativa, eccependo, altresì. che l’Amministrazione avrebbe aggravato il procedimento ritardando l'esecuzione degli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza e il conseguente rilascio del nulla osta archeologico sul programma.

Con sentenza n. 12825/24 il TAR Lazio ha rigettato il proposto ricorso, senza pronunciarsi sulle pur dedotte eccezioni di decadenza/prescrizione articolate dall’Amministrazione, interponeva appello la ricorrente originaria chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti nella vicenda in esame. Quest’ultima si costituiva in giudizio reiterando le preliminari censure di irricevibilità del ricorso introduttivo relative alla decadenza dall’azione, e/o la prescrizione del diritto, tenuto conto del notevole lasso di tempo (oltre cinque anni) intervenuto tra la condotta astrattamente causativa di danno e l’esperimento della proposta azione risarcitoria.

Il Collegio, richiamando autorevole giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato Stesso, ha ricordato che “La responsabilità in cui incorre l'amministrazione per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito, sia pure con gli inevitabili adattamenti richiesti dalla sua collocazione ordinamentale nei rapporti intersoggettivi. Il rapporto amministrativo si compone infatti di due situazioni soggettive entrambe attive, l'interesse legittimo del privato e il potere amministrativo, il che impedisce di concepire l'illecito dell'amministrazione come inadempimento di un obbligo. Trattandosi di responsabilità extra-contrattuale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare in giudizio l'ingiustizia del danno subito. Inoltre, nell'esame della domanda di risarcimento dei danni da illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica deve essere in ogni caso valutata la condotta del privato, nel senso che questi non può ottenere il risarcimento se non ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione, procedimentali o processuali, volti a prevenirlo o a rimuoverlo” (C.d.S, AP n. 7/21).

La Sezione ha rilevato che nella fattispecie in esame non è mai intervenuto alcun contratto tra l’amministrazione e l’odierna appellante, atteso che, a seguito della pronuncia del TAR Lazio n. 8658/16, di accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, “quest’ultima, con lettera del 15 febbraio 2017, ha chiesto alla società “di eseguire le verifiche ed apportare i conseguenti adeguamenti al Progetto Definitivo in relazione alla criticità riscontrate”, essendo nel frattempo mutato lo stato dei luoghi. Verifiche la cui necessità è stata sempre contestata dall’odierna appellante” e, pertanto, secondo il giudice dell’odierno gravame è a far data dalla suddetta nota comunale del 15.2.2017 che doveva essere invocato un danno da comportamento illecito dell’Amministrazione, responsabile – in thesi – di scorrettezze comportamentali volte ad impedire la stipula del contratto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato ha stabilito che il ricorso introduttivo di primo grado del 6.3.2023 è intervento ultra et longe il suddetto termine prescrizionale quinquennale spirato il 15.2.2022.

In conclusione, il danno che l’amministrazione può causare nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, con i dovuti contemperamenti, è inquadrabile come danno da fatto illecito e, come tale, danno extracontrattuale soggetto al termine di prescrizione breve di cinque anni.