Dal 01 gennaio 2022 scatta il congelamento dei diritti sociali per le partecipazioni non alienate a seguito della revisione straordinaria
La Corte dei Conti Lombardia, rispondendo, con deliberazione 94/2021/PAR, al quesito di un ente locale in materia di obblighi di dismissione delle partecipazioni societarie, ha ricordato il carattere temporaneo della deroga prevista all’art. 24, co. 5 bis, del d.lgs. 175/2016, introdotta dall'art. 1, comma 723, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, a norma della quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.
“Pertanto”, continua il Collegio, “allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.
I commi 4 e 5 dell’art. 24 del TUSP prevedono infatti l’inibizione dei diritti dell’ente socio per tutte quelle partecipazioni per cui l’iter di alienazione eventualmente previsto al momento della revisione straordinaria, operata nel corso dell'esercizio 2017 ai sensi del co. 1 del medesimo articolo, non si è risolto entro un anno dalla conclusione della ricognizione stessa; rimane tuttavia sempre riconosciuto il potere di alienazione delle quote.