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Da valutare la partecipazione plurima in aziende speciali

La Corte Conti Lombardia con delibera n. 140/2023 ha espresso parere in merito alla richiesta di parere di Comune se chiede “se possa ritenersi legittima la partecipazione di un Comune a due Aziende speciali, aventi per oggetto sociale attività analoghe o similari, ancorché in concreto svolgano servizi differenti” nell’ambito del settore dei servizi alla persona a carattere sociale.

Nell’esposizione del quesito, il richiedente evoca il contenuto dell’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, e in particolare la lettera c) del comma 2, che impone la razionalizzazione delle “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, affermando che tale disposizione “non pare precludere la partecipazione di un Comune a una pluralità di enti strumentali di identica forma giuridica con analogo oggetto sociale, in particolare se destinatari di deleghe diversificate” e chiedendo, tuttavia, alla Corte “se la ratio di economicità sottesa alla norma sopra citata debba far ritenere non consentita tale ultima ipotesi”.

Nella risposta, la Corte Conti Lombardia, ha evidenziato che pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l'autonomia organizzativa dell'ente locale costituente soggiace al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa