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Da valutare attentamente le partecipazioni “polvere” non indispensabili

La Corte dei Conti Trentino Alto Adige (deliberazione n.199/2021/PRSE, depositata il 29.12.2021) è intervenuta in tema di società pubbliche ribadendo come il legislatore abbia definito, all’interno del TUSP, “i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni, l’introduzione di stringenti obblighi di dismissione, nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto”.

Nel merito, richiamando la deliberazione n. 61/2016/INPR della Sezione regionale della Sicilia, i magistrati contabili hanno ricordato che “le partecipazioni c.d. “polvere” non appaiono coerenti con il requisito della indispensabilità e, fatte salve ipotesi residuali circa l’assoluta necessità della partecipazione per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, da motivare e attestare sotto la responsabilità dell’organo consiliare, la presenza nella compagine societaria, da parte del Comune, deve essere riconsiderata”.