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Da considerare anche le future verifiche ex art. 20 TUSP in sede di acquisizioni societarie

Con deliberazione n. 31/2023/PASP, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla decisione di un’Amministrazione locale, “nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di appartenenza”, di approvare “l’integrazione societaria della propria partecipata diretta in house … con acquisizione, da parte di questa, della partecipazione di controllo del 51% del capitale sociale” di altra società in house operante nel medesimo settore “finalizzata alla successiva fusione per incorporazione”, ha valutato la conformità dell’atto deliberativo ai parametri di cui all’art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, richiamando poi l’attenzione, in ordine alla sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell’operazione, sulla necessità di eseguire una “puntuale verifica ed illustrazione” della stessa. Tale verifica dovrà essere svolta, ha precisato la Corte, “anche in sede di annuale piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche a sostegno del mantenimento della partecipata indiretta oggetto di acquisizione”. In tal senso, la Magistratura contabile ha evidenziato, da una parte, che “rilevante sarà l’evidenziazione dei risparmi conseguiti per il tramite dell’acquisizione societaria, oltre che la verifica dell’assenza di duplicazione di costi sia di amministrazione che fissi di gestione” e, dall’altra, come sia proprio “il percorso di fusione per incorporazione … a costituire il presupposto del mantenimento di due partecipazioni, una diretta e l’altra indiretta, aventi ad oggetto attività analoghe”.

In conclusione, i Giudici hanno quindi sottolineato l’importanza di un controllo effettivo, protratto nel tempo e non limitato al solo periodo iniziale di acquisizione della partecipata, richiamando in tal senso l’Amministrazione “all’attento monitoraggio, in sede di revisione annuale delle partecipazioni, della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione indiretta oggetto di acquisizione la cui finalizzazione è costituita dalla fusione sociale in tempi certi, ragionevoli e coerenti con l’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”.