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Monitoraggio sui servizi pubblici locali, occorre partire

Sarebbe un errore trovarsi a dicembre 2024 e dover predisporre la delibera di cui art. 30 Dlgs 201/2022, decreto di riordino sui servizi pubblici locali, senza aver attivato il programma dei controlli previsto dall'art. 28 dello stesso decreto.


L’art. 28 (vigilanza e controlli sulla gestione) del Dlgs 201/2022 dispone:

1.Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2.La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3.Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4.L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.

GLI ENTI LOCALI DEVONO QUINDI ATTIVARSI PER IMPOSTARE IL MONITORAGGIO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI su cui Delfino & Partners sta lavorando.