Curatori fallimentari e dichiarazione IMU
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del decreto 29 luglio 2022 “Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).”, ha chiarito che i curatori della liquidazione giudiziale (fallimento) e i commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa sono i soggetti tenuti a presentare ai Comuni la dichiarazione IMU per conto della società sottoposta alla procedura.
Con la nuova IMU a partire dal 2020 per effetto della Legge di bilancio 160/2019, laddove fosse presente una forma di "rappresentanza" e il dichiarante risultasse diverso dal contribuente, era certo che la competenza dei curatori riguardasse il versamento del tributo dovuto per l'intera durata della procedura concorsuale, ma nulla si era detto sull’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.
Tale adempimento era sancito dalla norma IMU precedente al 2020, ma non era stato riportato nella nuova IMU.
Ad oggi, con tale decreto, il Ministero ha confermato che resta in capo ai curatori l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU.
Dunque, nella compilazione della dichiarazione IMU, il curatore fallimentare/commissario liquidatore dovrà obbligatoriamente compilare il campo "Codice carica" indicando la carica corrispondente (codici 3 "Curatore fallimentare" e 4 “Commissario liquidatore -liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria-") oltre che indicare gli immobili di riferimento.