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CUP: rimborso delle minore entrate per i Comuni con eventi sismici

Il Decreto 29 aprile 2024 riguardante il rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2024.

All'art 1 comma 1 del presente decreto, Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che "è determinato il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17 -ter , comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. "

Al successivo comma 2 si legge: "Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dagli articoli 17 -ter , comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 e dall’art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021, e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata a norma dell’art. 1, comma 819, lettera b) , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) , e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. "

Per quanto concerne la "Determinazione delle minori entrate", all'art. 2 del decreto si stabilisce:

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all’art. 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17 -ter , comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, dall’art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022. (comma 1)

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati Allegato 2 e Allegato 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. (comma 2)

Il Ministero dell’interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2021 e 2022. (comma 3)