CUP: riduzioni - esenzioni
Con deliberazione n. 162/2024/PAR del 13/06/2024, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria, in riposta ad il parere richiesto dal Comune di Genova, in materia di contabilità pubblica e inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, al fine di avere chiarezza sull’interpretazione dell’art 1 commi 816-817 e 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 con particolare riferimento ai limiti all’autonomia regolamentare dell’Ente nel riconoscimento di esenzioni all’applicazione del canone unico patrimoniale (come da citato comma 821) ed alla possibilità di intervento per ripristinare la parità di trattamento tra operatori, messa in discussione dalle esenzioni disposte ex lege per i dehors emergenziali, ha affermato che:
“I comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”.
Riprendendo quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, specificatamente ai commi:
comma 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
comma 817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
comma 821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Dunque, è consentito ai comuni di individuare, nell’ esercizio della propria potestà regolamentare, ulteriori ipotesi di “esenzione” o di “riduzione” (comma 821, lettera f)), purché queste ultime consentano di garantire l’invarianza di gettito rispetto “a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone” (oltre che, in generale, profilo che non investe, naturalmente, la sola regolamentazione del canone in parola, il mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio).
La Corte dei Conti ha sottolineato, inoltre, che: “Naturalmente, la concreta regolamentazione da parte del singolo comune, oltre che aderente alle prescrizioni legislative citate, non può che essere ispirata dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico della comunità amministrata. Di conseguenza, pur non essendo necessaria una formale motivazione (trattandosi di atto regolamentare, cfr. art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990), vanno esplicitate, nella delibera approvativa, le ragioni che inducono il comune a riconoscere specifiche riduzioni o esenzioni per specifiche categorie di soggetti, operatori economici o di attività (quali, per esempio, i benefici a vantaggio della collettività o del medesimo comune, in termini di minore spesa per l’erogazione di servizi pubblici). Analogamente, pur non prevedendo la legge direttamente un limite temporale per le fattispecie di riduzione o esenzione, principi di buona amministrazione e sana gestione finanziaria suggeriscono (anche in osservanza del vincolo di invarianza di gettito, imposto dal citato comma 817) la predeterminazione di un termine massimo di durata, parametrato, ad esempio, al ciclo della programmazione di bilancio, in modo da poter monitorare le minori entrate prodotte e darvi adeguata tempestiva copertura nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non rispettino le previsioni.”