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CUP - Le insegne "Bancomat" o "Postamat" non sono messaggi pubblicitari

La Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche con sentenza n. 10 del 4 gennaio 2024 ha osservato: “va richiamata la Corte di cassazione (ord. 17 gennaio 2019, n. 1169) che ha così statuito: «per quanto concerne, in particolare, le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni "Bancomat" in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza (perché ad esempio situate in stazioni, centri commerciali, ospedali ecc.), nemmeno la presenza aggiuntiva - sull'iscrizione - del logo o marchio o denominazione della Banca di riferimento integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi pur sempre di "un elemento essenziale per completare l'informazione diretta al cliente"; sicché, neppure in tal caso tali iscrizioni "rivestono il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto, considerato che l'erogazione dei servizi in questione e le conseguenti operazioni effettuabili non sono altro che l'esecuzione di rapporti contrattuali che sono stati già conclusi tra la banca e il cliente. Quanto finora considerato vale sia per l'iscrizione "Bancomat", sia per l'iscrizione "P". Quest'ultima costituisce infatti una specie della prima che, per quanto suscettibile di individuare, tra i molti, un determinato operatore bancario e solo quello (P.I.), esplica purtuttavia - nei limiti legali di superficie - una funzione non già di promozione e di incentivazione della domanda, ma essenzialmente direzionale e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già con tale operatore concordate».

Per queste ragioni, la Corte ha rigettato l’appello dell’ente impositore, confermando l’esenzione dall’imposta di pubblicità per le citate iscrizioni.