CUP: giurisdizione ordinaria per gli accertamenti esecutivi
La cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il Canone unico patrimoniale introdotto dall’art. 1, co. 816-836, L. 160/2019, spetta al giudice ordinario. Così si è espresso il TAR Torino con sentenza n. 553 del 9/06/2022.
Inoltre, il Tar ha chiarito che “L’art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l’utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «entrate patrimoniali» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l’intermediazione di un giudice, l’avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall’amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all’art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l’opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici”.
Per questo motivo, il Tribunale Regionale per il Piemonte (sezione seconda) ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, limitatamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento.