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Cumulo giuridico

Con Ordinanza n. 6848 del 14/03/2025 la Corte di Cassazione, con riferimento al cumulo giuridico, ha chiarito quanto segue: “la condivisibile considerazione secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, dà conto della fondatezza del principio di diritto enunciato dalla Corte con riferimento alla sanzione per omesso versamento, alla cui stregua, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, cit. (così Cass., 8 aprile 2022, n. 11432; v., altresì, Cass., 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., 14 luglio 2010, n. 16526; Cass., 2 luglio 2009, n. 15554)”.

Si è, infatti, consolidato l’orientamento secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo [v. Cass., 8 aprile 2022, n. 11432 (ICI); Cass., 26 ottobre 2016, n. 21570 (IVA); Cass., 14 luglio 2010, n. 16526 (ICI); Cass., 2 luglio 2009, n. 15554 (ICI)].

Nel caso in analisi, l’Ente impositore aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt.12 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di giustizia di secondo grado considerato che l’istituto della continuazione non è applicabile alle sanzioni irrogate per gli omessi, parziali o tardivi versamenti, in quanto la mancata o tardiva riscossione di imposte già compiutamente liquidate costituisce ipotesi maggiormente lesiva rispetto a quelle incidenti sulla determinazione dell’imponibile.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il ricorso infondato.