Cumulabilità congedo straordinario e permessi
Il Dipartimento Funzione Pubblica ha espresso parere n. 407/2022 in materia di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, laddove è stato chiarito che il congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, cumulabile con i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, è fruibile anche in modalità frazionata.