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CU professionisti: termine di trasmissione in caso di "precompilata"

Il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) è il 16 marzo di ogni anno con applicazione di particolari sanzioni in caso di ritardo, salvo che i redditi ivi indicati non concorrano alla formazione delle dichiarazioni precompilate. In quel caso, possono essere trasmesse entro il termine del 770.

In base a questo principio generale, la Risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024 fornisce chiarimenti in merito al fatto che, in base all’articolo 19 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 - in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - a partire da quest’anno ed in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

L'Agenzia ritiene che, tenuto conto della sperimentazione, per l’anno d’imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770). Tuttavia, si invitano i sostituti a presentarle comunque entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo. A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).