Criteri e modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA)
E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del 1 luglio concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 124/2019.
Nel caso di versamento in F24, per l'annualità 2020, la TEFA - nella misura fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana comunicata, entro il 28 febbraio, per il 2019 all'Agenzia entrate e per le annualità successive ai comuni stessi - la Struttura di gestione effettuerà lo scorporo e riversamento alle province e città metropolitane. Per quelle successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Il riversamento avviene al netto della commissione spettante al comune, pari allo 0,30% delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati.
Per i versamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento, tra cui PagoPA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio e saranno i comuni ed effettuare il riversamento. Le tempistiche sono il 30 ottobre 2020 per il primo semestre 2020 e poi alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, a decorrere dal 1° luglio 2020.
Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento - diversi dal F24 - secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto.