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Criteri di determinazione del valore per l'inserimento del programma opere pubbliche e acquisto beni e servizi

Per individuare i criteri di determinazione del valore dell’intervento (lavori pubblici) e dell’acquisto (beni e servizi) ai fini dell’inclusione nel programma triennale, secondo l’art. 37 Dlgs 36/2023, occorre analizzare l’art. 14 comma 4 Dlgs 36/2023, che dispone:

Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto.

Qualora per la realizzazione dell’intero intervento o progetto di lavori riportato nel programma si prevedano più appalti, come nel caso, per i lavori, di affidamenti di servizi e forniture connessi e, per le forniture e servizi, di gare articolate in più lotti, il valore da considerare ai fini dell’inclusione nel programma sarà dato dal valore stimato dell’appalto principale, che nel caso dei lavori coincide con quello di realizzazione degli stessi, o del lotto di maggiore importo.


Nel caso in cui oggetto di programmazione sia una concessione di lavori, forniture o servizi, l’importo è calcolato ai sensi del comma 1 dell’art.179 del Codice come valore “costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.” In questo caso le voci da considerare dovranno almeno comprendere quelle indicate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero:

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.