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Credito di imposta nuovi investimenti: escluse le concessioni a canone

L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 7/2023, chiarisce l’ambito applicativo del comma 1053 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che esclude dall’ammissione al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

E’ stato infatti chiesto se i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall'ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall'utenza, rientrino nell'esclusione recata dal comma 1053.

Sul punto, l’Amministrazione evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti ''in concessione'' e ''a tariffa'' vada interpretato tenendo conto dell'evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati, al di là del tenore letterale delle norme e valorizzando la ratio della disposizione, che è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.

Ne consegue che il comma 1053 debba intendersi nel senso che non possono beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le imprese concessionarie in senso lato di servizi quando non sopportano i rischi dell’investimento stesso ovvero quando:

-l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;

-sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.