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Credito di imposta da locazioni anche per gli enti pubblici non economici

Un ente pubblico nazionale non economico può fruire del credito di imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 per l'immobile a uso non abitativo (A/10) adibito a propria sede istituzionale, per i canoni corrisposti nel periodo marzo - giugno 2020.

La Risposta n. 169/2021 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che "Agli effetti fiscali gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti "commerciali" o di enti "non commerciali" a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, "attività commerciali" o in via esclusiva o prevalente, "attività non commerciali".
La disposizione di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione «enti non commerciali», ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d'imposta, di cui trattasi, indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato, secondo i criteri definiti con la citata circolare n. 14/E del 2020 e con la risoluzione n. 68/E del 2020".

Va tuttavia evidenziato, come già indicato in precedenti news, che il credito di imposta presuppone la soggettività passiva ai fini IRES, e non potrebbe applicarsi, quindi, agli enti che sono esclusi da imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 74 c. 1 del TUIR, quali i Comuni.