Credito di imposta per botteghe e negozi "in concessione"
A prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune proprietario dell'immobile, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico" (cfr. circolare n. 14/E del 2020), si ritiene che il titolare possa fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato col comune (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del cd. credito d'imposta per negozi e botteghe). Si rammenta che, al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il comma 8 prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d'imposta previsto dall'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cfr. paragrafo 8, circolare n. 14/E del 2020). Lo chiarisce la Risposta n. 317/2020 dell'Agenzia delle entrate.