Crediti di imposta per sanificazione, acquisto DPI e adeguamento luoghi di lavoro
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 259854/2020 del 10 luglio sono stati approvati i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (artt. 120 e 125 D.L. 34/2020). Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E del 10 luglio, con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.
Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta, che possono essere utilizzati in compensazione e, limitatamente al credito per sanificazione e acquisto in DPI, in dichiarazione dei redditi oppure ceduti a terzi.
Analogamente a quanto osservato in una nostra precedente news per il credito di imposta locazioni, le disposizioni non dovrebbero essere direttamente applicabili agli enti locali esclusi da IRES. Per il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il riferimento ad enti "privati" può valere ad escludere chiaramente quelli pubblici dal beneficio, mentre per il credito da attività di sanificazione ed acquisto Dpi, la formula genericamente riferita ad enti non commerciali lascia qualche dubbio. L'Agenzia precisa infatti che " la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere contrastare la diffusione del virus Covid-19". In ogni caso, non vi è alcuna limitazione ad enti che, formalmente privati, siano partecipati da enti pubblici o per le aziende speciali che sono enti commerciali.
Nel dettaglio, la Comunicazione per fruire del credito di imposta può essere inviata:
- dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per quanto riguarda l'adeguamento dei luoghi di lavoro. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro. Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F21, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021;
- dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per le spese di sanificazione e acquisto di DPI. Per questi, occorre considerare il limite di spesa pubblica di cui all'art.125. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute con un massimo di 60.000 euro. Tuttavia, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, il credito spetterà integralmente.