Crediti di imposta per beni strumentali: ammessi anche i Comuni
La Risposta n. 389/2020 dell'Agenzia delle entrate prevede che anche il Comune, che esercita nell'ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica un'attività di impresa e un'attività commerciale ai fini Iva adempiendo agli obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, può usufruire del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ai sensi dell'art. 1 c. 185 e seguenti della L. 160/2019, anche se non soggetto IRES.
L'innovazione sostanziale da cui deriva la richiesta del Comune è il mutamento della natura dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui redditi ad un credito d'imposta.
Il comma 185 prevede che "alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili".
Il comma 186 prevede che "possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".
La Risposta afferma che: "La citata disposizione, con ampia formulazione letterale, circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito di imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne risultano esclusi. Inoltre, per quanto di interesse, occorre considerare che la modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente l'utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini IRES." Pertanto, il Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, potrebbe beneficiare del descritto meccanismo agevolativo a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 185 e seguenti della legge n. 160 del 2019.
La Risposta, indirettamente, smentisce (né potrebbe essere altrimenti) quantopoco tempo fa affermato dall'Agenzia delle entrate riguardo la asserita soggettività passiva IRES dei Comuni per le attività "non istituzionali".
Tuttavia, la stessa si pone in contrasto con quanto affermato nella circolare n. 20/E del 2020 con riferimento ai crediti di imposta introdotti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
A differenza delle disposizioni esaminate dalle circolari n. 44/E del 2009 e n. 5/E del 2015 - richiamate nella Risposta n. 389 - che ammettevano il beneficio anche per gli enti non commerciali, ma facevano espresso riferimento ai redditi di impresa, i crediti di imposta per investimenti, nonché quelli di cui agli artt. 120 e 125 del D.L. 34/2020, parlano genericamente di imprese e, con riferimento a quelli del Decreto Rilancio, sono estesi anche agli enti del terzo settore. Tuttavia, per questi ultimi la circolare n. 20/E per l'ambito soggettivo fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 73 del TUIR ed il provvedimento del 10 luglio prevede l'indicazione di detto credito in dichiarazione dei redditi. Lo stesso vale per il credito di imposta per le locazioni (art. 28 D.L. 34/2020, cui si ricorda la possibile cessione).
Rispetto al dato testuale, l'interpretazione nella circolare n. 20/E/2020 si inserisce in una prassi consolidata, ma limita l'ambito operativo del credito senza un puntuale riscontro nella normativa e senza che sussistano neanche particolari limiti tecnici alla fruizione, data la possibilità di presentare comunque UNICO ENC (da cui gli enti sono esclusi salvo alcune ipotesi) per indicarne la spettanza. Tanto è che la Risposta n. 389/2020, basandosi sul tenore letterale, non prende in alcun modo in considerazione la produzione di un reddito di impresa, ammettendo, quindi la spendibilità del credito di imposta con tributi diversi dall'IRES, es. l'IVA. Resta la differente impostazione dei crediti "Covid" rispetto al credito di imposta per investimenti, il quale non prevede comunicazioni all'Agenzia delle entrate, ma al MISE.
Questa risposta, che non ha tuttavia la valenza di una circolare o risoluzione, appare particolarmente importante posto che apre la strada alla fruizione dei crediti "di imposta" genericamente attribuiti anche agli enti esclusi da IRES, seppur limitatamente alle attività commerciali esercitate in forma di impresa.