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Crediti Covid acquistati: compensazione o cessione entro il 31 dicembre

La società che non ha utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto il credito acquistato nel 2020 (da una società facente parte dello stesso gruppo) ai sensi degli artt. 28 e 122 D.L. 34/2021, entro il 31 dicembre del medesimo anno non può utilizzarlo nel 2021, presentando una delega F24 a zero con ravvedimento. Lo chiarisce la Risposta n. 797/2021 che, basandosi sul chiaro dettato letterale delle norme, ricorda le tempistiche strette - forse eccessive, in specie per le cessioni di fine anno - per l'utilizzo dei crediti di imposta istituiti per fronteggiare l'emergenza Covid.

Nel caso di specie, la Società - facente parte di un gruppo e quindi di una "impresa unica" - aveva evitato la compensazione in ragione del superamento della soglia fissata per gli Aiuti di stato, successivamente portata da 800.000 a 1.800.000. Chiedeva quindi se, in ragione di detto aumento, poteva presentare un modello F24 con saldo zero (con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate), versando la sanzione per la sua tardiva presentazione con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 471/1997.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, in primis, che "l'aiuto di cui si discute risulta concesso «prima del 28 gennaio 2021», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro". Infatti le precisazioni contenute nella decisione della Commissione UE «Aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) - Italia COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia", al par. 3.3.1 dispongono "A seconda della data di concessione dell'aiuto (aiuto concesso prima o a partire dal 28 gennaio 2021), il valore nominale complessivo delle misure di aiuto di cui sopra (e di tutte le misure concesse ai sensi della sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo") non deve superare, rispettivamente, 800.000 euro (per aiuti concessi prima del 28 gennaio 2021) o 1,8 milioni di euro (per aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2021) per impresa (considerando 77)". Di conseguenza, bene ha fatto la Società a non compensare il credito.

Tuttavia, l'Agenzia ricorda il comma 3 dell'art. 122 del D.L. 34/2020 e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 250739 del 1° luglio 2020 nella parte in cui specificano che la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata in compensazione ovvero ulteriormente ceduta "entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta" concludendo che "Ne deriva che l'istante, appresa l'impossibilità di fruire interamente del credito acquistato (a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020) avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi". Pertanto, la soluzione di compensarlo comunque, seppur con ravvedimento, direttamente con un F24 non risulta condivisibile.

Il limite temporale va quindi tenuto attentamente presente dagli enti locali che abbiano acquistato i crediti di imposta ad esempio per le locazioni di proprio patrimonio (v. news) posto che è possibile utilizzare il credito in compensazione tassativamente entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è stata comunicata la cessione. Per le comunicazioni del 2021, quindi, il termine è fissato inderogabilmente al 31 dicembre 2021. La compensazione può avvenire tramite F24 tradizionale, come chiarito dalla Risposta n. 420/2020 (v. news).