Covid 19: supporto amministrativo per la vaccinazione esente IVA
Per l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 541/2021 "Appare ...possibile adottare un'interpretazione logico sistematica che... porta a ritenere incluse nell'ambito delle «prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini», di cui al successivo comma 453 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti COVID-19, comprendenti l'accettazione, la registrazione dati su apposito gestionale, le stampe delle etichette e il rilascio dei certificati vaccinali, svolti dal soggetto a favore della ULSS. Infatti detti servizi, indispensabili per l'efficiente perseguimento degli scopi terapeutici perseguiti, sono senz'altro funzionali a facilitare e consentire un migliore accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, più veloce e meno oneroso possibile. Di conseguenza, questi servizi possono essere acquistati dall'ULSS in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all'Istante, del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA"
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. legge di Bilancio 2021), al comma 453, prevede che "In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022".
Di medesimo tenore il principio di diritto n. 12/2021, pubblicato a stretto giro, avente ad oggetto le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario.
L'esenzione appare quindi applicabile anche al caso delle convenzioni o accordi stipulati dai Comuni per favorire la prenotazione o l'esecuzione dei vaccini sul proprio territorio, ad esempio con le farmacie, evitando il versamento dell'IVA sui corrispettivi addebitati, senza alcun pregiudizio alla detrazione.