Covid-19: proroga ex lege concessioni demaniali soggetta ad imposta di registro
La proroga ex lege delle concessioni demaniali, nel caso ad opera dell'art. 199 c. 3 lettera b) del D.L. 34/2020, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l' obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l'obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.
L'articolo 19 del TUR prevede che il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, deve essere denunciato dalle parti nel termine di 20 giorni.
Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l'Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Lo chiarisce la Risposta n. 569/2020 dell'Agenzia delle entrate.