Costo massimo dei mutui
Il Ministero Economia e Finanze; visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento; visto il decreto del 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2019, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 28 novembre 2019, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;
ha definito con decreto il costo totale massimo dei mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), regolati a tasso fisso o a tasso variabile.