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Costituzione societaria: necessario definire gli "Elementi essenziali" dell’atto costitutivo

Con deliberazione n. 126/2023/PASP, la Corte dei Conti Marche, osservando che ai sensi dell’art. 7, co. 3, del TUSP "l’atto deliberativo relativo alla partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di società deve contenere “l'indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”, ha censurato le deliberazioni di due Enti universitari che sono risultate "carenti in quanto non esplicitano tutti i prescritti elementi essenziali" di cui all'art. 2463 per la costituzione, nel caso di specie, di una S.c.a.r.l. non contenendo, tra le altre cose, "un’analitica individuazione dell’ammontare del capitale sociale, dei conferimenti di ciascun socio e della quota di partecipazione di ciascun socio."

Come affermato dai Magistrati contabili, la mancanza di tali elementi non consentirebbe "di individuare puntualmente le precise condizioni ed i termini della volontà espressa dagli enti istanti (e dagli altri soci, quantomeno da quelli indicati come fondatori), non emergendo con chiarezza neppure il reale “peso” di detti enti universitari nell’ambito della costituenda compagine sociale". Nel caso passato all'esame della Sezione, in particolare, ciò rileva soprattutto in considerazione della natura mista della realtà costituenda, per la quale "non risulta nemmeno possibile appurare l’osservanza delle normativa recata dall’art. 17, comma 1 TUSP laddove prescrive che “Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento”."